La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio, utilizzando le credenziali Spid (sistema pubblico di identità digitale), Cie (carta d’identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi) attraverso lo Sportello Telematico del Comune di Marciana Marina;
Per i cittadini sprovvisti di strumenti tecnologici (computer, tablet, internet...), che necessitano di supporto per la presentazione della domanda, è possibile chiedere supporto all’ufficio competente.
Requisiti
Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre rientrare nelle seguenti casistiche, da documentare a cura della richiedente:
- essere madri cittadine:
- italiane;
- comunitarie;
- di paesi terzi in possesso di:
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere familiare di cittadini dell’Unione Europea o di cittadini stranieri titolari di diritto di soggiorno di lungo periodo o permanente;
- permesso di soggiorno in qualità di rifugiato politico (o superstite di rifugiati politici);
- protezione sussidiaria;
- essere cittadina/lavoratrice o familiare/superstite di cittadino/lavoratore con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca;
- essere titolare (o familiare di titolare) del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro (o familiare, ad eccezione delle categorie escluse dal Decreto legislativo 04/03/2014, n.40);
- aver soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o essere familiare o superstite di persona che ha soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea;
- essere apolide o familiare/superstite di apolide.
- essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo;
- avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato;
- avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.
L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:
- se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi;
- in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).
L'assegno di maternità può inoltre essere richiesto dall'adottante o dall'affidatario se rientra nelle rispettive famiglie anagrafiche nei seguenti casi:
- separazione legale tra i coniugi;
- adozione speciale di cui all'art. 44 comma 3 legge 184/1983;
- minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori.