A chi è rivolto
I soggetti passivi dell'imposta sono:
I proprietari di immobili, inclusi i terreni agricoli e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario.
Descrizione
L'Imu è un'imposta patrimoniale dovuta da chi possiede immobili, aree edificabili, terreni agricoli.
Chi paga?
Proprietari di beni (compresi terreni agricoli e aree edificabili) destinati a qualsiasi scopo, compreso l'uso di strumenti o alla produzione o allo scambio dei quali è diretta l'attività aziendale;
Il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
Nel caso di concessione su aree demaniali tenuto al versamento è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Per quali immobili si paga
L'IMU si applica sui fabbricati, comprese le abitazioni principali e relative pertinenze, sulle aree fabbricabili, sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli (compresi i terreni incolti e gli orticelli).
Il Fabbricato è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
Il Fabbricato di Nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
L'Area fabbricabile è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Nel caso in cui l'area fabbricabile fosse posseduta da un Agricoltore essa è considerata come non fabbricabile in presenza di entrambi i seguenti requisiti:
L'area deve essere condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro);
Sull'area deve persistere l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Il Comune, su richiesta del contribuente, fornisce l'attestazione se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.
Il Terreno agricolo è il terreno adibito all'esercizio di una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo,
- silvicoltura,
- allevamento di animali e attività connesse.
Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia.
All'interno di queste tre categorie di carattere generale il legislatore dispone una specifica disciplina per alcune tipologie di immobili, e precisamente:
- l'abitazione principale (vedi paragrafo ''L'abitazione principale'');
- Gli immobili di interesse storico-artistico (vedi paragrafo ''Fabbricati inagibili e inabitabili fabbricati di interesse storico-artistico'');
- Gli immobili inagibili ed inabitabili (vedi paragrafo ''Fabbricati inagibili e inabitabili fabbricati di interesse storico-artistico'';
- Gli immobili esenti, per i quali non è dovuto alcun versamento (vedi paragrafo ''Immobili esenti'');
L'abitazione principale
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 l'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per poter considerare un immobile quale abitazione principale occorrono quindi i seguenti due requisiti:
- la residenza anagrafica
- la dimora abituale nell'immobile.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Se quindi, ed a titolo esemplificativo, marito e moglie possedessero nel territorio comunale due immobili e questi due immobili divenissero residenza anagrafica (e dimora abituale) dei due soggetti passivi, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ovvero aliquota agevolata e detrazione) spetterebbero solo ad uno dei due (con la conseguenza che, per uno dei due immobili, occorrerà versare l'I.M.U. ad aliquota ordinaria e senza detrazione).
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Rispetto quindi alla disciplina I.C.I. viene limitata la possibilità di assoggettare le pertinenze al regime di imposta dell'abitazione principale.
Conseguentemente, potranno essere considerate pertinenze:
- un solo magazzino o locale di deposito (C/2);
- una sola stalla, scuderia, rimessa ed autorimessa (C/6);
- una sola tettoia ( chiusa o aperta ) (C/7)
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 - Legge27 dicembre 2019, n. 160, non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale. Quindi per gli AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.
Fabbricati inagibili e inabitabili - Fabbricati di interesse storico artistico
L'art. 13, comma 3, del d.l. 201/2011, come successivamente modificato dal d.l. 16/2012, stabilisce che per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004) ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
Nel secondo caso, il legislatore stabilisce che il requisito dell'inagibilità/inabilità possa essere integrato a mezzo di accertamento dell'ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione).
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
Immobili dati in comodato d'uso a parenti
Art.1803 Codice Civile: 'Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. - Il comodato è essenzialmente gratuito.'
Comodante è chi dà il bene in comodato - Comodatario è chi riceve il bene in comodato.
Nota Bene: per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro).
Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:
'a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
La possibilità del comodato gratuito è pertanto limitata a pochi casi:
- si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili,
- gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.
Circolare N.1/DF/2016 specifica che per 'immobile' deve intendersi un immobile ad uso abitativo ('laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo').
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7). Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.
La riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.
Casi di non applicabilità della riduzione:
- se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale) non si può applicare la riduzione
- se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi non si può applicare la riduzione
- se si risiede nel Comune A e l'immobile è situato nel Comune B (diverso dal Comune A) non si può applicare la riduzione
- se si risiede all'estero non si può applicare la riduzione
- se l'immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario non si può applicare la riduzione
- se il comodato è tra nonni e nipoti non si può applicare la riduzione
Esenzioni
Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. 23/2011 non è dovuto alcun versamento IMU per le seguenti tipologie di immobile:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13 comma 8 del DL 201 del 2011, fermo restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del DPR n. 670 del 1972, e successive modificazioni.
Nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 1993 sono indicati i Comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti; se accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione opera sull'intero territorio comunale. Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con l'acronimo ''PD'', l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate, occorre rivolgersi ai competenti uffici comunali.
l Terreni agricoli situati nel Comune di Marciana Mariana sono esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Come fare
Dichiarazioni, autocertificazioni, calcoli e pagamenti.
Cosa serve
I soggetti passivi dell'Imposta Municipale Unica devono presentare la dichiarazione di possesso o di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU:
Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
- Dati catastali dei fabbricati
Cosa si ottiene
Dichiarazioni, autocertificazioni, calcoli e pagamenti.
Tempi e scadenze
Il versamento dovrà essere effettuato entro le seguenti date: 16 giugno l’acconto pari al 50%, 16 dicembre il saldo.
Quanto costa
Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le
disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO.
Tipologia Immobile | Aliquota |
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze |
0,6% |
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 |
SI |
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) | 0,1% |
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10) |
1,08% |
Terreni agricoli | Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
Aree fabbricabili | 1,08% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
1,08% |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. |
0,76%* |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al secondo grado (in linea retta) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. |
0,76%* |
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) |
Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. |
0,38%* |
Accedi al servizio
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.