Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

Data:
8 Agosto 2021

ORDINANZA SINDACALE N. 89 del 08/08/2021

OGGETTO: Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

IL SINDACO

PREMESSO che l’organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da covid-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11 marzo 2020 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sino al 31 luglio e prorogato con diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri;

VISTO Il Decreto-Legge n. 6 del 22/02/2020 recante “Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19”;

VISTA la circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;

VISTI i decreti del Presidente del consiglio dei Ministri del 23/02/2020 e del 04/03/2020 contenenti    Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTI I Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020, in data 10/03/2020 e il Decreto-Legge del 16/03/2020 cosiddetto “Decreto Cura Italia”;

VISTO il DPCM 10/04/2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’interno territorio nazionale”;

PRESO ATTO del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19; VISTO il DPCM 26/04/2020 recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all’interno territorio nazionale”;

VISTO il DPCM del 17/05/2020 contenente “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge n. 6 del 23/02/2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all’interno territorio nazionale” che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM del 26/04/2020 e individua le attività delle quali non è ancora consentita l’attivazione;

VISTO il Decreto-Legge n. 33 del 2020 relativo alle “ Ulteriori Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (G.U. Serie Generale 225 del 16 Maggio 2020);

VISTO il Decreto-Legge n. 83 del 30 Luglio 2020 relativo alle “ Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31/01/2020 ( G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020)”;

VISTO il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività’ sociali ed economiche”;

CONSIDERATO che dal 21 Giugno 2021 la regione Toscana è passata in zona bianca;

VISTE le Ordinanze del presidente della regione Toscana in materia di gestione dell’emergenza Covid-19;

PRESO ATTO di tutti i provvedimenti adottati in ambito sanitario per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 dal Presidente del consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Toscana;

CONSIDERATO che il forte aumento della presenza del flusso turistico nel territorio comunale richiede particolare attenzione al fine di garantire il distanziamento sociale per il contenimento e il contrasto all’emergenza epidemiologica Covid-19;

CONSIDERATA la diffusione e l’alto livello di contagiosità della c.d. variante “Delta” e il permanere, dunque, delle condizioni sanitarie tali da giustificare il ricorso al potere contingibile ed urgente allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che l’attuale contesto di rischio impone di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

CONSIDERATO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della Legge n.

833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

RICHIAMATO l’art. 50 comma 5 del D.Lgs 267/200;

VISTO l’art. 117 del D. Lgs 31/1998 n. 112;

RITENUTO, nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, di dover adottare misure precauzionali a tutela della pubblica e privata sicurezza;

ORDINA

  • La prosecuzione fino a nuove determinazioni, dell’uso della mascherina chirurgica nelle aree in cui non è tutelato il distanziamento sociale, al fine di garantire misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
  • E’ consentito lo svolgimento di intrattenimenti musicali nei pubblici esercizi (ristorazione, bar, pub, pizzerie, live club ecc…) e nelle strutture ricettive (alberghi, camping, villaggi turistici, RTA agriturismi, residence ecc…) fino alle ore 24:00. Si richiama a questo proposito quanto specificato all’art. 4 comma 1 lettera c) del DECRETO LEGGE n. 105 del 23 Luglio 2021, laddove “l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto dovranno essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro circonferenziale, non applicato tra congiunti e/o conviventi e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID -19” denominate “Green Pass”;
  • Si specifica, altresì, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico tali misure potranno essere rimodulate anche in maniera più restrittiva. Sono fatte salve, inoltre disposizioni normative nazionali successive all’adozione della presente ordinanza;
  • Le presenti misure entrano in vigore dalle ore 08:00 del giorno 08/08/2021 fino a nuove disposizioni

RACCOMANDA

Tutta la popolazione alla massima collaborazione nel rispetto della normativa relativa al green pass e ad evitare assembramenti e situazioni che possano compromettere la sicurezza

 DISPONE la trasmissione immediata posta pec della presente ordinanza ai seguenti Enti e Amministrazioni:

  • Polizia Municipale Marciana Marina
  • Stazione Carabinieri di Marciana Marina
  • Prefettura di Livorno e Ufficio Staccato dell’Elba
  • Commissariato di P.S. di Portoferraio
  • Raggruppamento Carabinieri Parchi
  • Comando Provinciale Carabinieri di Portoferraio
  • Guardia di Finanza di Portoferraio
  • Capitaneria di Porto Portoferraio
  • Sindaci dei Comuni Elbani

La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito Istituzionale e all’Albo Pretorio online del Comune;

L’inosservanza alla presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 a 300,00 € e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 del C.P. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

INCARICA

La Polizia Municipale e le  Forze dell’Ordine della vigilanza dell’esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar della Toscana ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL SINDACO
Gabriella ALLORI

 

Ultimo aggiornamento

27 Agosto 2021, 14:30